LA NOTIFICA TELEMATICA: ERRATA CORRIGE DELL'ANALOGICO
LA NOTIFICA TELEMATICA: ERRATA CORRIGE DELL'ANALOGICO
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LA NOTIFICA DELL’AVVOCATO : L’ERRATA CORRIGE DELL’ANALOGICO

LA NOTIFICA DELL’AVVOCATO : L’ERRATA CORRIGE DELL’ANALOGICO

La norma ex. articolo 3-bis della l.n. 53/1994 regola la procedura di notificazione dell’atto di citazione.

Al comma 2 recita : “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata

 

Da un punto di vista prettamente tecnico, il termine “analogico” in questo caso risulta poco preciso e confusionario. Per poter comprendere al meglio il significato di questo termine, è opportuno enunciare dei concetti facenti parte della “teoria dei segnali”, una materia studiata in molte facoltà universitarie a carattere scientifico, come ad esempio la facoltà di Ingegneria Elettronica. Un “segnale” è una grandezza fisica che varia nel tempo e può essere raffigurata tramite una funzione matematica. La suddetta funzione può essere di due tipi:

  • analogica : quando la funzione è “tempo-continua”, cioè quando può assumere potenzialmente infiniti valori in un determinato intervallo di tempo;
  • digitale : quando la funzione è “tempo-discreta”, cioè quando può assumere determinati valori prestabiliti in un intervallo di tempo.

Una funzione analogica può essere ad esempio la funzione matematica che rappresenta la temperatura misurata in un luogo in un determinato intervallo di tempo: essa può ricoprire infiniti valori (es. “30 °C”, “30,1 °C”, “30,001 °C” e così via). La sua rappresentazione cartesiana è data da una linea continua.

 

 

Una funzione digitale può essere rappresentata dalla funzione matematica che esprime il flusso di dati elaborati da un calcolatore elettronico, vale a dire una stringa binaria contenente valori che possono essere “0” oppure “1”. La sua rappresentazione cartesiana è data da un’onda quadra.

 


Senza scendere eccessivamente nel dettaglio tecnico, si può certamente affermare che oggigiorno TUTTI i contenuti elaborati da un sistema di elaborazione dati elettronico sono digitali, poiché ogni informazione elaborata è convertita a livello elettronico in valori di tensione (Volt) o corrente elettrica (Ampère) che posso essere “0” (valore basso) o “1” (valore alto). Il personal computer è un dispositivo elettronico, così come lo sono il tablet, lo scanner, la stampante, lo smartphone, la pen drive USB, il televisore e così via. Tutti sono accomunati dalla medesima caratteristica: elaborano informazioni digitali, vale a dire costituite da segnali elettrici digitali. Per questo motivo si può affermare che NESSUN CONTENUTO INFORMATIVO memorizzato in archivio di memoria (RAM, HDD, SSD) di un personal computer è analogico. I segnali analogici possono essere per esempio quelli utilizzati nelle trasmissioni radio FM (modulazioni di frequenza), oppure quelli generati da un sensore, ma NULLA hanno a che fare con l’informatica giuridica.

Posto che l’informatica giuridica elabora solamente segnali digitali, ora è possibile spiegare con maggiore facilità dov’è presente la confusione generata dal termine “analogico” utilizzato nella norma.

L’articolo 3-bis della l. n. 53/1994 comma 2 recita “quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico”. In accordo con le definizioni testè date, il supporto analogico dovrebbe avere la peculiarità di contenere segnali fisici “tempo-continui”. In questo caso, il segnale fisico “tempo-continuo” è rappresentato dalla traccia dell’inchiostro sul supporto cartaceo, poichè la suddetta traccia è continua. L’accezione data al termine “analogico” all’interno della norma è quella di “non digitale” e cartaceo. E’ facile comprendere che il termineanalogico” andrebbe sostituito col terminecartaceo” nella norma, per avere una maggiore precisione. La distinzione che potrebbe essere fatta è tutt’al più tra documenti digitali creati tramite software di videoscrittura e documenti digitali creati tramite un processo di digitalizzazione “da cartaceo a digitale”, vale a dire la classica scansione effettuata con lo scanner. Entrambi i formati sono DIGITALI, con la differenza che il primo può essere modificato, mentre il secondo no, poiché non è altro che un’immagine in formato digitale ottenuta da una scansione. Entrambi i formati possono poi essere convertiti in “.pdf” (portable document format), per una più facile diffusione e lettura. Sebbene il termine analogico associato ai supporti cartacei non possa essere considerato errato poichè i supporti cartacei custodiscono delle grandezze fisiche analogiche (i tratti continui dell’inchiostro), questa associazione di concetti può generare confusione, dal momento che in linea generale quando si parla di supporti analogici si intendono i supporti che custodiscono segnali elettrici o elettro-magnetici tempo-continui, mentre in questo caso sul foglio di carta non è presente alcun segnale elettrico, seppur analogico in senso lato. Utilizzare semplicemente il termine “cartaceo” avrebbe generato meno confusione, senza scomodare il mondo dell’elettronica.

 

Dott. Francesco Ramunno

Dottore in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni

Consulente informatico presso lo “Studio legale Massafra” (www.studiolegaleavvmassafra.it)

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